Pitaro resta in Consiglio regionale: «Rassegnatevi». Ecco perché i giudici hanno respinto l’appello proposto da Comito (Fi)
Per il Consiglio di Stato la soglia di sbarramento del 4% va determinata sui soli consensi attribuiti alle liste circoscrizionali e non anche su quelli espressi soltanto a favore il candidato presidente. Respinta anche la questione di legittimità costituzionale. Tutti i punti della sentenza
La partita sul seggio di Vito Pitaro si è giocata tutta su una domanda: per stabilire se Noi Moderati avesse superato la soglia di sbarramento del 4%, bisognava conteggiare soltanto i voti dati alle liste oppure anche quelli espressi esclusivamente per i candidati alla presidenza della Regione? Il Consiglio di Stato ha scelto la prima strada, confermando la decisione del Tar Calabria e respingendo l’appello presentato da Michele Comito, segretario provinciale di Forza Italia a Vibo e candidato della lista Occhiuto Presidente.
Per Pitaro, dunque, non esiste alcun ricalcolo capace di rimettere in discussione la sua presenza in Consiglio regionale.
La soglia del 4% e il nodo dei voti al solo presidente
Il contenzioso nasce dalle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025. Secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza, dopo lo spoglio erano stati accertati 792.723 voti complessivi ai candidati alla presidenza della Regione, 758.710 voti complessivi alle liste circoscrizionali e 30.729 voti alla lista Noi Moderati.
È su questi numeri che si è costruito il ricorso. L’Ufficio centrale regionale aveva calcolato la soglia del 4% usando come base i soli voti di lista, cioè 758.710. In questo modo Noi Moderati aveva raggiunto il 4,05%. Diversa la tesi dei ricorrenti, secondo i quali nel denominatore sarebbero dovuti entrare anche i voti espressi soltanto per i candidati presidente. Con questo metodo, la percentuale della lista sarebbe scesa al 3,87%, sotto la soglia di sbarramento.
Da qui la richiesta di rivedere il riparto dei seggi. Per Comito l’esclusione di Noi Moderati avrebbe potuto aprire la strada all’assegnazione di uno degli scranni contestati. Il Consiglio di Stato, però, ha escluso questa lettura.
Perché i giudici hanno dato ragione al calcolo dell’Ufficio elettorale
Il passaggio decisivo della sentenza riguarda l’interpretazione della legge elettorale calabrese. L’articolo richiamato dai giudici amministrativi stabilisce che non sono ammesse al riparto le liste circoscrizionali che, pur collegate a una lista regionale sopra l’8%, non abbiano ottenuto almeno il 4% dei voti validi nell’intera Regione.
Per Palazzo Spada, quel riferimento ai «voti validi» va letto dentro il contesto della norma: si parla di liste circoscrizionali, quindi la base di calcolo deve essere quella dei voti dati alle liste circoscrizionali. Non anche dei voti attribuiti soltanto al candidato presidente.
Il Consiglio di Stato chiarisce così che la soglia di sbarramento serve a misurare la rappresentatività delle forze politiche che concorrono alla formazione del Consiglio regionale. I voti dati soltanto al presidente, invece, attengono alla governabilità e alla scelta della guida della Regione. Due piani diversi, secondo i giudici, che non possono essere sovrapposti nel calcolo del 4%.
Il voto al solo presidente non può pesare sulle liste
Un altro punto centrale della sentenza riguarda la struttura del sistema elettorale calabrese. L’elettore può votare solo per un candidato presidente, per un candidato presidente e una lista collegata, oppure soltanto per una lista. In quest’ultimo caso, il voto alla lista si trasferisce al candidato presidente collegato. Non è previsto, invece, il meccanismo inverso, cioè il voto dato soltanto al presidente non si trasferisce automaticamente alle liste.
È proprio questa asimmetria a pesare nella decisione. Per il Consiglio di Stato, chi sceglie solo il candidato presidente esprime una volontà limitata a quella carica e non indica alcuna lista né alcun candidato destinato a comporre il Consiglio regionale. Per questo, quel voto non può essere usato per abbassare la percentuale delle liste che partecipano al riparto proporzionale.
Rappresentanza, governabilità e tutela delle minoranze
Nel ragionamento dei giudici entra anche l’equilibrio complessivo del sistema calabrese. Il Consiglio regionale è composto da 31 membri: uno è il presidente eletto, 24 consiglieri sono scelti con metodo proporzionale attraverso le liste circoscrizionali e 6 con sistema maggioritario, nell’ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali.
La soglia di sbarramento del 4%, secondo i giudici amministrativi, riguarda la parte proporzionale del sistema. E siccome quella quota si fonda sui voti di lista, anche lo sbarramento deve essere calcolato sui voti di lista. Diversamente, si allargherebbe il denominatore includendo voti che non partecipano direttamente alla formazione proporzionale del Consiglio.
Inoltre, il Consiglio di Stato fa notare che se si includessero i voti al solo presidente nel calcolo della soglia, alcune liste rischierebbero di essere escluse non perché prive di consenso tra chi ha votato per le liste, ma perché schiacciate da voti espressi su un altro piano. Questo, secondo i giudici, produrrebbe un vantaggio improprio per le forze maggiori e finirebbe per indebolire la tutela delle minoranze.
Respinta anche la questione costituzionale
Gli appellanti avevano riproposto anche una questione di legittimità costituzionale, sostenendo che l’esclusione dei voti dati solo ai presidenti dalla base di calcolo potesse violare il principio di uguaglianza del voto previsto dall’articolo 48 della Costituzione e, più in generale, l’articolo 3.
Anche su questo punto il Consiglio di Stato ha respinto la tesi. Per i giudici, non c’è disparità illegittima perché le situazioni sono diverse: un elettore che vota una lista partecipa alla scelta della composizione del Consiglio, mentre un elettore che vota solo il presidente compie una scelta limitata alla guida della Regione. Trattare in modo diverso situazioni diverse, afferma in sostanza la sentenza, non viola il principio di uguaglianza.
Le spese compensate
Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, anche in ragione della complessità e della novità della questione sottoposta al collegio. Poco male per Pitaro, che resta saldo al suo posto in Consiglio regionale.
La reazione di Pitaro: «Rassegnatevi»
«Quando un giudice di primo grado si pronuncia con nettezza e il secondo grado conferma in pieno, non si tratta più di legittimo diritto alla difesa: si tratta di accanimento contro una vittoria democratica che non si voleva accettare».Questa la reazione del consigliere regionale dopo il pronunciamento di Stato, a voler rintuzzare quanti ancora esprimono riserve sulla sua elezione.
«Si chiude definitivamente una vicenda che si è voluta protrarre oltre ogni ragionevolezza - ha aggiunto sui social -, nel tentativo di rimettere in discussione un risultato elettorale chiaro e già consegnato dalle urne. Si è scelto di logorare nei Palazzi di giustizia un risultato che i calabresi avevano già scritto nelle urne, e i Palazzi di giustizia hanno risposto due volte nello stesso modo: il quorum di Noi Moderati c’è, e non si discute».