Stefanaconi, Arcella chiede la revoca della decisione che cambia nome a Villa Elena: «Alterata la memoria della comunità»
«La immotivata sostituzione del nome di una via o di qualsivoglia sito comunale, è sempre sgradevole e per di più rappresenta un’alterazione dell’identità e della memoria storica di una comunità». Così Raffaele Arcella, politico di Stefanaconi ed ex vice sindaco di Vibo, spiega la sua richiesta al Segretario Comunale e ai Commissari Straordinari del Comune di Stefanaconi per la revoca della deliberazione n. 38 del 27 agosto 2025, che ha rinominato la Villa comunale Elena Bellantoni in “Giardino della legalità-Magistrato Rosario Livatino”. Secondo Arcella, «il suo iter procedurale è particolarmente delicato, direi quasi impossibile da definire, in quanto impone un’istruttoria approfondita sulla effettiva necessità di procedere in tal senso».
Arcella richiama anche riferimenti giuridici per sottolineare la presunta illegittimità della delibera. In particolare evidenzia che il Consiglio di Stato, Sez. V, 12 luglio 2024, n. 6260, ha dichiarato illegittimi «gli atti di Comuni e Prefetture che tentano di attribuire un nome nuovo perfino ad sito sprovvisto di una denominazione ufficiale, ma semplicemente diffusa nella prassi della comunità locale».
L’ex vice sindaco cita inoltre la legge 23 giugno 1927, n. 1188, ricordando che questa «impone la limitazione a casi eccezionali e, comunque, sempre debitamente motivati». Arcella precisa che un Comune può cambiare nome a una strada o a un sito comunale solo «dopo aver acquisito il parere favorevole del Prefetto, dei ministeri Beni e delle attività culturali e del turismo, della Soprintendenza e comunque con una specifica motivazione». A supporto della sua argomentazione richiama anche la sentenza del Tar Toscana (26 novembre 2020 n. 1522), che ha annullato una delibera di un Comune dell’Appennino che intendeva sostituire la denominazione “Strada provinciale Vandelli” con “Via Anna Frank”.
Il politico vibonese sottolinea che «nemmeno una gestione commissariale, seppur con poteri straordinari, può giammai assumere una determinazione in tal senso». A supporto della sua posizione cita la sentenza del TAR Lazio LT, Sez. 1 del 24 agosto 2018, n. 457, che ammonisce: «Il Commissario straordinario nominato in sostituzione degli Organi ordinari del Comune per il periodo temporale necessario fino alle nuove elezioni (art. 141 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.), con i poteri di ordinaria e straordinaria gestione deve però limitarsi alla ‘gestione ordinaria’ del territorio».
La sentenza precisa inoltre che «a lui non possono competere le scelte politiche dell’Ente, le quali sono invece pertinenti agli organi ordinari d’indirizzo dell’Ente locale. Lo stesso deve limitarsi ad assolvere alla gestione amministrativa del corretto funzionamento della macchina burocratica, agli atti necessari e al ripristino della legittimità dell’azione amministrativa attraverso l’autotutela».
Alla luce di queste considerazioni, Arcella conclude la sua richiesta chiedendo la revoca della deliberazione n. 38, definendola «chiaramente illegittima, in quanto sprovvisto dei parere del Ministero dell’Interno, della Sovrintendenza e della Prefettura, per come imposto dalle normative di riferimento: e dalla Legge n. 1188 del 23 giugno 1927».