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27/02/2026 ore 17.25
Cronaca

«Può detenere armi»: il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di un imprenditore vibonese e dà torto a Tar e Viminale

Le ragioni del ricorso prospettate dall’avvocato Giuseppe Di Renzo. L’impresa attiva nel settore della guardiania ai cantieri aveva già ottenuto l’iscrizione in White List. I giudici amministrativi di secondo grado annullano il provvedimento della Prefettura di Vibo

di Giuseppe Baglivo

Riformata dalla terza sezione del Consiglio di Stato la sentenza del Tar di Catanzaro emessa nel 2024 nei confronti di G. S.. I giudici amministrativi di secondo grado hanno accolto un ricorso presentato dall’avvocato Giuseppe Di Renzo contro il Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato. La vicenda parte nel novembre del 2015 quando la Prefettura di Vibo Valentia dispone nei confronti di G. S.il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi. Tale provvedimento era motivato dalle seguenti ragioni: S. era stato controllato insieme a soggetti gravati da precedenti penali; lo stesso era stato destinatario di un provvedimento di revoca di una licenza di porto d’armi uso tiro a volo ed era inoltre inserito in “un contesto familiare nell’ambito del quale alcuni affini erano gravati da precedenti penali e ritenuti esponenti di spicco di associazioni mafiose”. Diversi anni dopo, G. S. ha presentato istanza di riesame del provvedimento del 2015, ai fini della revoca dello stesso. L’istanza è stata però rigettata con provvedimento del 21 aprile 2021 e tale rigetto è stato quindi confermato dal Tar.
Per il Consiglio di Stato, il semplice “legame di parentela, in assenza di ulteriori circostanze, non può da solo costituire un elemento valido e significativo ai fini della formulazione del giudizio probabilistico di non affidabilità del soggetto destinatario del provvedimento di diniego che, per quanto connotato da ampia discrezionalità, deve pur sempre essere caratterizzato da logicità e ragionevolezza”. Nel caso di specie, ad avviso dei giudici amministrativi di secondo grado, G. S. “già in primo grado aveva dedotto di non avere rapporti di frequentazione con gli affini controindicati, tanto più che era in corso il procedimento di separazione con la moglie. Tale circostanza, riproposta in appello, non è contestata dal Ministero dell’Interno”. A sostegno delle ragioni del proprio assistito, l’avvocato Giuseppe Di Renzo ha poi fatto notare al Consiglio di Stato che G. S. si trova “in possesso di licenze speciali prefettizie, quali quella per la detenzione di 1.500 cartucce per pistole per merito sportivo del Coni e di voler continuare a praticare il tiro a volo; frequenta da anni la Scuola di Polizia, avendo ricevuto numerosi attestati sportivi, e presiede il gruppo vibonese dell’Associazione Nazionale Carabinieri; svolge diverse attività sociali e di volontariato, con riconoscimenti da parte dei Comuni di Vibo Valentia e di Limbadi; è stato nominato guardia particolare giurata zoofila dal Ministero dell’Interno, divenendo così pubblico ufficiale, con funzioni di polizia giudiziaria”.
Oltre a ciò, l’impresa individuale di G. S., attiva nel settore della guardiania ai cantieri, nel 2020 ha ottenuto dalla Prefettura l’iscrizione in white list”. Tutti elementi che per il Consiglio di Stato costituiscono un “compendio di circostanze che permette di considerare l’appellante come un soggetto affidabile, anche perché, di converso, non vi è alcuna evidenza dalla quale desumere la sussistenza di rapporti attuali con soggetti gravati da precedenti penali o comunque controindicati”. Da qui l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato.