Sezioni
03/08/2026 ore 18.30
Cronaca

“Progetti di vita” e Comuni inadempienti nel Vibonese, per il Tar le diffide non costituiscono nuove istanze

I giudici amministrativi ritengono irricevibile un ricorso presentato quando i termini erano abbondantemente spirati. Riaffermato il principio di diritto secondo il quale le diffide costituiscono meri solleciti alla conclusione del procedimento che va ora riavviato

di Giuseppe Baglivo

Ricorso irricevibile per essere i termini abbondantemente spirati. È quanto deciso dalla prima sezione del Tar di Catanzaro in relazione al ricorso presentato dall’avvocato Antonietta Villella, difensore di un genitore che aveva inoltrato un’istanza nel marzo del 2023 per la predisposizione del “Progetto individuale di vita” (ex art. 14 legge n. 328/2000 e L.R. n. 23/2003” del 4 dicembre 2019). Il ricorso è stato presentato contro un Comune del Vibonese – di cui si lamentava l’illegittimità dell’inerzia e del silenzio – e nei confronti dell’Asp di Vibo Valentia, reclamando il risarcimento dei danni patiti a causa della mancata predisposizione del “progetto individuale di vita”, strumento pensato al fine di garantire l'inclusione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disabilità.

In particolare il ricorrente, nella qualità di amministratore di sostegno del figlio disabile, ha impugnato con l’assistenza dell’avvocato Antonietta Villella (il Comune era invece assistito dall’avvocato Edorado Giardino) il silenzio inadempimento formatosi sull’istanza di predisposizione del Progetto individuale di vita, presentata il 4 dicembre 2019, evidenziando che il relativo procedimento amministrativo, avviato dal Comune solo in data 10 marzo 2023, non è stato mai concluso con la predisposizione del riferito progetto, nonostante i numerosi solleciti inviati e le numerose interlocuzioni intercorse fra le diverse amministrazioni coinvolte.


Il Comune, ritualmente intimato, si è costituito, eccependo, preliminarmente, la irricevibilità del ricorso per la decorrenza del termine di impugnazione, sia quanto all’azione avverso il silenzio inadempimento che quanto all’azione risarcitoria, e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso. Per i giudici amministrativi, l’azione avverso il silenzio di un Comune “può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento”.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Tar ricorda in sentenza che “è stabilito il termine di centoventi giorni dalla conclusione del procedimento, termine che non decorre fintanto che perdura l’inadempimento, iniziando “comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere”. Nel caso di specie, quindi, tenendo conto che “l’istanza risale al 4 dicembre 2019 ed il procedimento è stato avviato il 10 marzo 2023, alla data di proposizione delle suddette azioni (16 aprile 2026) i rispettivi termini risultavano abbondantemente spirati, sicché il ricorso risulta irricevibile”.

Il Tar, inoltre, non ha ritenuto condivisibile la tesi sostenuta dalla parte ricorrente per contrastare l’eccezione avversaria, “secondo cui le diffide da essa ripetutamente inviate, da ultimo il 15 dicembre 2025, debbano ritenersi nuove istanze di avvio del procedimento, dalle quali far decorrere un nuovo e diverso termine per la proposizione delle azioni”. I giudici amministrativi sul punto sottolineano infatti che “tali diffide consistono, evidentemente, in meri solleciti alla conclusione del procedimento avviato nel 2023, che, peraltro, al pari del ricorso in esame, fanno tutte riferimento all’istanza di predisposizione del progetto del 2019, il cui procedimento, ad oggi, non risulta in effetti ancora concluso, con le conseguenze che possono immaginarsi ove si consideri la natura peculiare del procedimento, nonché la delicatezza e la rilevanza dell’interesse coinvolto”. Da qui la dichiarazione di irricevibilità del ricorso presentato dall’avvocato Villella, con il Tar che ha però ribadito “la possibilità, per la parte ricorrente, di proporre nuova istanza di avvio del procedimento”.