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30/10/2026 ore 18.41
Cronaca

Pignoramento da 300mila euro, il Tribunale dà torto all’Agenzia delle Entrate: «La riscossione coattiva non può mai travolgere i diritti inviolabili»

Accolto il ricorso a tutela della dignità del debitore di un avvocato vibonese contro l’azione di esecuzione che aveva aggredito un deposito postale alimentato da un assegno di invalidità e la pensione di reversibilità

di Giuseppe Baglivo

“La riscossione coattiva non può spingersi sino a travolgere il nucleo minimo dei diritti inviolabili della persona. La legalità dell’esecuzione deve inoltre sempre misurarsi con il limite invalicabile della tutela del sostentamento e della dignità del debitore”. E’ quanto affermato con apposita ordinanza dal Tribunale di Catanzaro, Sezione Esecuzioni Mobiliari in accoglimento di un’istanza proposta dall’avvocato Valeria Primerano del Foro di Vibo Valentia nell’interesse di una sua assistita. Controparte l’Agenzia delle Entrate che aveva promosso l’azione di esecuzione a seguito di un pignoramento presso terzi per l’importo complessivo di euro 335.845,83. “Sin dall’inizio – afferma in una nota l’avvocato Primerano – ho sostenuto che l’azione esecutiva aveva colpito somme destinate esclusivamente al sostentamento della mia assistita, depositate presso Poste Italiane e alimentate unicamente da un assegno mensile di invalidità civile e da pensioni di reversibilità. Ho ritenuto doveroso contestare con fermezza un pignoramento che, nella sostanza, incideva sulle uniche risorse economiche necessarie alla sopravvivenza della debitrice. Prima di agire giudizialmente, avevo anche presentato una istanza in autotutela in data 15 maggio 2026, rimasta senza esito, sicché mi sono vista costretta ad adire la competente autorità giudiziaria al fine di ottenere la tutela forzosa dei diritti della mia assistiti, illegittimamente disattesi”.
Il giudice ha quindi accertato che i rapporti finanziari pignorati erano alimentati in via continuativa ed esclusiva dalle somme erogate a titolo di assegno di invalidità civile e di trattamenti di reversibilità. Sono stati poi riaffermati dal Tribunale alcuni importanti principi: l’assegno di invalidità civile ha natura assistenziale ed è destinato a fronteggiare lo stato di bisogno della persona; le somme percepite a titolo di reversibilità risultavano, nel caso concreto, inferiori alla soglia del cosiddetto minimo vitale; il blocco dei rapporti finanziari determina un grave pregiudizio laddove priva una persona dei mezzi minimi indispensabili per la quotidiana sopravvivenza.

Decisione che va oltre il singolo caso

“Ritengo che questa decisione abbia un valore che va oltre il singolo caso. Vi sono situazioni – ha affermato l’avvocato Valeria Primerano – in cui l’azione esecutiva, se esercitata senza attenzione alla reale natura delle somme colpite, rischia di tradursi in una lesione concreta di diritti fondamentali. Quando vengono aggredite somme destinate esclusivamente alla sopravvivenza, alla salute e a un’esistenza dignitosa, non si è più soltanto davanti a un problema tecnico, ma a una questione che investe direttamente il rispetto della dignità umana”. Il Tribunale ha quindi disposto la sospensione dell’esecuzione promossa da Agenzia delle Entrate-Riscossione e ha condannato la stessa alla rifusione delle spese della fase cautelare in favore della parte ricorrente. La stessa Agenzia delle Entrate non ha inoltre proposto alcun reclamo contro il provvedimento di sospensione emesso dal giudice, con estinzione quindi della procedura esecutiva.
E’ doveroso sottolineare – conclude l’avvocato Primerano – che l’opposizione all’azione esecutiva intrapresa dall’Agenzia delle Entrate non intende in alcun modo mettere in discussione il dovere, giuridico prima ancora che civico, di concorrere alle spese pubbliche mediante il regolare adempimento delle obbligazioni tributarie. Tuttavia, in uno Stato di diritto, la doverosità della pretesa impositiva non può mai tradursi nell’arbitrio delle forme esecutive: l’interesse erariale alla riscossione deve necessariamente trovare attuazione entro il perimetro della legalità e nel rigoroso rispetto dei limiti imposti dall’ordinamento a tutela della dignità e del minimo vitale del debitore. E del resto, questa vicenda conferma un principio essenziale: la riscossione non può spingersi fino a travolgere il nucleo minimo dei diritti inviolabili della persona. La legalità dell’esecuzione deve sempre misurarsi con il limite invalicabile della tutela del sostentamento e della dignità del debitore”.