Opere abusive in un villaggio turistico di Santa Domenica di Ricadi, il Tar conferma l’ordine di demolizione
I giudici amministrativi danno ragione al Comune e rigettano il ricorso: assenza del permesso a costruire entro 300 metri dalla battigia, oltre a violazioni della disciplina edilizia e urbanistica
Confermata dalla seconda sezione del Tar di Catanzaro, l’ordinanza di demolizione di alcune opere ritenute abusive all’interno del villaggio Stromboli di Ricadi. I giudici amministrativi hanno infatti rigettato il ricorso contro il Comune di Ricadi presentato dalla società Torremarino srl, destinataria di un’ordinanza di demolizione di opere facenti parte della struttura turistica gestita sotto l’insegna Villaggio Stromboli, sita nella frazione Santa Domenica, località Torre Marino. In particolare, l’ordinanza di demolizione interessa: un fabbricato a due piani fuori terra, adibito a camere, realizzato in muratura e con pergolati ombreggianti sui prospetti fronte mare realizzati in legno; un fabbricato ad un piano fuori terra, adibito a camere, con relativi pergolati; un fabbricato ad un piano fuori terra, adibito a servizi igienici e magazzino; un pergolato, adibito ad area giochi, realizzato con struttura in legno lamellare; un fabbricato ad un piano fuori terra, adibito a bar-pizzeria; ulteriori lavori consistenti nella realizzazione della chiusura della zona adibita a pizzeria mediante pareti perimetrali ed infissi in alluminio; un pergolato di grandi dimensioni realizzato con struttura in legno lamellare; un manufatto ad un piano fuori terra, ancorato stabilmente su base in cemento, con tettoia e pergolato in legno; un muro di contenimento, realizzato in blocchi di cemento lungo il confine con il demanio marittimo; due pennelli artificiali in mare (nord e sud) perpendicolari alla spiaggia, uno lato Tropea realizzato perpendicolarmente alla battigia, costituito da grossi massi di granito misti a blocchi di cemento e materiale proveniente dal distaccamento del costone, l’altro realizzato con grossi massi di granito, di modeste dimensioni a filo d’acqua; collocazione di una rete metallica in prossimità del pennello artificiale lato Tropea.
Si tratta, secondo il provvedimento di demolizione emesso dall’Area tecnica-servizio Urbanistica del Comune il 29 agosto 2024, di opere realizzate in violazione della disciplina edilizia e urbanistica.
Il Comune di Ricadi, costituitosi in giudizio, ha difeso la legittimità del proprio operato, segnalando che l’ordinanza impugnata chiarisce espressamente che le opere sono state realizzate, “in assenza del permesso di costruire, entro 300 metri dalla linea di battigia, in assenza anche di nullaosta paesaggistico e ambientale”. Il Comune ha quindi escluso che le opere siano così risalenti nel tempo da non essere assoggettati alla disciplina edilizia, anzi vi sarebbero “elementi probatori che evidenziano come alcune opere siano state realizzate addirittura nel 2023, cosicché l’ordinanza, derivante dagli accertamenti svolti in sede e penale e dal contenuto vincolato, non potrebbe essere censurata”.
Tale tesi è stata condivisa dai giudici amministrativi del Tar in quanto l’ordinanza del Comune di Ricadi indica, “sinteticamente ma efficacemente, le ragioni per cui è stata ordinata la demolizione dei manufatti”. Infine, la mancata esatta individuazione dell’area di sedime da acquisire di diritto gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune “non costituisce ragione di illegittimità dell’ingiunzione a demolire, in quanto tale individuazione potrà essere compiuta con atti successivi, a valle, aventi natura meramente dichiarativa e ricognitiva”.
Per quanto riguarda il pergolato adibito ad area giochi, il pergolato di grandi dimensioni realizzato con struttura in legno lamellare e un manufatto ad un piano fuori terra, ancorato stabilmente su base in cemento, i giudici amministrativi prendono atto che tali opere sono state demolite spontaneamente dalla parte ricorrente e l’attività istruttoria del Tar ha quindi consentito di constatare che “effettivamente i manufatti oggetto di ordine di demolizione non erano assistiti dal necessario titolo edilizio”.
Per le opere di difesa dall’erosione costiera, il Tar ha poi accertato che “non esiste alcun titolo edilizio. Peraltro – si legge in sentenza – pur essendo accertata l’erosione costiera dedotta dalla parte ricorrente Torremarino srl, dalle foto presenti sull’applicazione Google Earth acquisite dal consulente tecnico, risulta che i due pennelli a mare sono stati realizzati tra il 2019 e il 2023 e, dunque, quando vi era già stato un arretramento della linea di costa e non quando l’area era, ancora, fondamentalmente agricola”. Infine, i giudici amministrativi ricordano che “la natura vincolata dell’ordinanza di demolizione esclude la necessità che essa venga preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento”. Esclusa, quindi, la rilevanza di qualsivoglia affidamento del privato nell’inerzia dell’amministrazione nell’esercitare i poteri repressivi e ripristinatori. Da qui il rigetto del ricorso, la conferma dell’ordinanza di demolizione e la condanna della Torremarino srl al pagamento anche delle spese di lite al Comune di Ricadi liquidate in quattromila euro.