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26/08/2025 ore 17.23
Cronaca

Noleggio con conducente, il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Nicotera: confermata la revoca di 7 autorizzazioni

I giudici amministrativi hanno rimarcato che per essere in regola il servizio non può prescindere da un collegamento stabile con l'autorimessa di riferimento sul territorio
di Redazione

«Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune di Nicotera, in merito alla controversia con sette operatori di Noleggio con conducente da rimessa, confermando la revoca delle autorizzazioni disposte nel febbraio scorso», è quanto comunica attraverso una nota stampa l’Unione di rappresentanza italiana dei tassisti (Uritaxi), presieduta da Claudio Giudici. «Con la sentenza n. 6195/2025 – prosegue la nota -, la Quinta Sezione dei supremi giudici amministrativi ha respinto l’appello dei titolari delle autorizzazioni Ncc da rimessa, ribadendo alcuni principi di giurisprudenza costante sul settore». La vicenda aveva preso le mosse dagli accertamenti della Polizia locale di Nicotera, che aveva scoperto come «diversi operatori Ncc non utilizzassero realmente le autorimesse dichiarate nel territorio comunale e, dunque, non servissero la relativa comunità. Durante i sopralluoghi, gli agenti avevano constatato che le vetture non sostavano mai nei luoghi indicati, nonostante l’esistenza di regolari contratti di comodato».

«Lo stesso proprietario del terreno – continua Uritaxi – aveva ammesso davanti ai verbalizzanti di “non aver mai visto le predette autovetture nell’area della propria autorimessa” onde evitare reato di falsa testimonianza. Su questa base, il Comune aveva revocato le sette autorizzazioni invocando tre diverse violazioni: il mancato rispetto del vincolo di territorialità, la carente tenuta del foglio elettronico di servizio e la mancata iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di commercio territorialmente competente». I noleggiatori da rimessa si erano dunque «opposti sostenendo che il Comune aveva superato i termini per concludere il procedimento e che il vincolo territoriale violava le norme europee sulla libera concorrenza, ma il Consiglio di Stato ha respinto tutte le argomentazioni, chiarendo innanzitutto la natura giuridica del provvedimento».

«Non si tratta di una sanzione vera e propria: i giudici hanno spiegato che si tratta di “atti di revoca-decadenza“, cioè controlli sulla permanenza dei requisiti necessari per svolgere il servizio. In sostanza – prosegue ancora Uritaxi -, “l’amministrazione si limita a verificare la permanenza dei requisiti per il rilascio del provvedimento ampliativo in capo all’interessato”». Il punto centrale della decisione riguarda però il vincolo di territorialità. Il Consiglio di Stato ha ribadito che l’attività di Ncc deve avere «un collegamento stabile con la rimessa situata nel Comune di appartenenza ove va posta la sede operativa: ivi deve avvenire l’inizio del servizio, ivi sono raccolte le prenotazioni sia pure con mezzi tecnologici. La Corte ha inoltre precisato che il servizio di noleggio con conducente “ha vocazione locale” e “mira a soddisfare, in via complementare e integrativa, le esigenze di trasporto delle singole comunità, alla cui tutela è preposto il Comune che rilascia l’autorizzazione”. Un principio che, secondo i supremi giudici amministrativi, non contrasta con le norme europee perché si tratta di “misure indistintamente applicabili” a tutti gli operatori, senza discriminazioni».

Nel caso specifico, il Consiglio di Stato ha ritenuto «sufficienti gli accertamenti della Polizia locale, stabilendo che “alcuna ulteriore prova di distrazione del servizio in danno dell’utenza è di suo necessaria” quando sia dimostrato il mancato utilizzo della rimessa. Una valutazione che ha trovato riscontro nella circostanza che ciascun provvedimento di revoca era “plurimotivato“, fondato cioè su tre diverse violazioni, “ognuna sufficiente di suo a sorreggere il dispositivo provvedimentale”. La sentenza – conclude poi la nota stampa di Uritaxi – conferma anche la legittimità dell’obbligo di iscrizione al Ruolo dei conducenti alla Camera di commercio locale, requisito che la normativa regionale calabrese prevede in attuazione dell’articolo 6 della Legge nazionale sul settore. Secondo il Collegio, essere iscritti presso altro Ruolo “non può valere a ritenere ipso facto integrato il requisito rispetto alla CCIAA di riferimento“».

Gli operatori soccombenti dovranno ora pagare cinquemila euro di spese processuali al Comune di Nicotera. «La decisione – ha poi sottolineato l’Unione di rappresentanza italiana dei tassisti, presieduta da Claudio Giudici, complimentandosi con il Comune di Nicotera per la cura della cosa pubblica – rappresenta un compendio magistrale, riprendendo la costante giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato, e fornisce importanti chiarimenti sulla disciplina di un settore spesso al centro di controversie tra operatori e amministrazioni locali».