‘Ndrangheta, nessuna revisione del processo Dinasty per “l’esattore” del clan Mancuso
Per la Cassazione non vi è alcun contrasto tra giudicati e le “nuove” prove non smentiscono l’impianto accusatorio. Ribadito il ruolo importante nella cosca per la riscossione delle estorsioni. Si trova imputato anche per l’operazione Imperium
Rigettato dalla quinta sezione penale della Cassazione, il ricorso proposto da Domenico Cupitò, 67 anni, di Nicotera, avverso la decisione con la quale nel novembre dello scorso anno la Corte d’Appello di Napoli ha respinto la proposta di revisione della sentenza dalla Corte d’Appello di Catanzaro del 19 giugno 2009 che aveva confermato la pronuncia di condanna per l’imputato per il reato di associazione mafiosa. Domenico Cupitò è stato infatti ritenuto in via definitiva intraneo al clan Mancuso al termine del processo nato dall’operazione “Dinasty-Affari di famiglia”. Anche per la Cassazione – che ha confermato l’operato della Corte d’Appello di Napoli – nel caso di Cupitò non si è in presenza di alcun contrasto tra giudicati, e lo stesso ricorrente è stato ritenuto nelle sentenze come un soggetto "riscossore di tangenti estorsive per il clan Mancuso". Le assoluzioni di alcuni imputati con cui Cupitò avrebbe concorso nei reati, ad avviso della Cassazione “non costituiscono il parametro attraverso cui si valuta il contrasto tra giudicati, a maggior ragione rispetto al caso di specie che ha ad oggetto un reato plurisoggettivo, l’associazione mafiosa, che si caratterizza per i ruoli specificamente attribuiti ai singoli associati che, partecipi o capi che siano, sono comunque ritagliati in relazione al clan nel suo complesso e non in funzione di questo o quell’altro adepto o capo”.
Il ruolo di Cupitò
La Cassazione ricorda quindi che l'impianto probatorio a carico di Domenico Cupitò, valutato dai giudici di merito, è costituito - oltre che delle sentenze definitive attestanti l’esistenza, l'organigramma e la perdurante operatività del clan Mancuso - anche degli esiti di attività intercettiva e delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Domenico Cricelli, evidenziando poi che alla stregua di tali risultanze è stato “ritenuto accertato, senza ombra di dubbio, il ruolo svolto dal Cupitò, detto Pignuni, per conto dell’articolazione della cosca facente capo a Mancuso Diego e Mancuso Domenico cl. '75 (detto Mico), quale esattore di tangenti ma anche quale collettore di quote estorsive da destinare ai carcerati”. Dalle intercettazioni emerge inoltre che Domenico Cupitò era stato mandato dal clan Mancuso “a riscuotere un provento estorsivo per conto della cosca e che, in vista della successiva divisione, allo stesso è stata riconosciuta una percentuale non piccola del ricavato, per premiarne la fedeltà e perché il suo è un rischioso e utile ruolo di parafulmine che consente di tenere al riparo i mandanti da possibili denunce”.
Le nuove prove
Quanto poi alla rilevanza delle nuove prove costituite dalle dichiarazioni di due testi - Assunto Natale Megna (padre del collaboratore Pasquale e cognato di Pantaleone Mancuso, alias Scarpuni) e Nicola Comerci, escussi dalla difesa e il cui narrato, nell’ottica difensiva, smentirebbero categoricamente il propalato del collaboratore di giustizia Domenico Cricelli - la Cassazione ricorda che la Corte d’Appello all’esito della loro acquisizione, ha ritenuto che esse fossero “palesemente irrilevanti e comunque inidonee a scalfire il giudizio di attendibilità attribuito al collaboratore Cricelli nel procedimento a carico di Domenico Cupitò”.
La posizione nel processo Imperium
Da ricordare che Domenico Cupitò figura attualmente tra i principali imputati dell’operazione Imperium della Dda di Catanzaro scattata nel 2023. In primo grado – al termine di un processo celebrato con rito abbreviato che gli è valso uno sconto di pena pari ad un terzo – è stato condannato alla pena di 10 anni e 8 mesi di reclusione (incassando l’assoluzione dall’accusa di intestazione fittizia di beni). E’ in corso il processo d’appello a Catanzaro. In tale procedimento è accusato di essere un partecipe del clan Mancuso, prima sotto le direttive del boss Giuseppe Mancuso (alias ‘Mbrogghja”), poi sotto quelle di Luigi Mancuso. Quale percettore degli introiti illeciti della cosca, avrebbe consegnato personalmente a Luigi Mancuso le somme di denaro che venivano prelevate (secondo l’accusa) dai soggetti incaricati della gestione del villaggio Sayonara di Nicotera Marina. Cupitò avrebbe poi assunto una posizione commerciale dominante in relazione alle forniture di prodotti alimentari nei confronti delle strutture ricettive del comprensorio.