’Ndrangheta: la Cassazione conferma la confisca di alcuni beni riconducibili al boss Razionale
Dichiarato inammissibile il ricorso di un terzo interessato che aveva invocato l’applicazione dell’istituto della revocazione
Resta valida la confisca di alcuni beni ritenuti nella riconducibilità del boss di San Gregorio d’Ippona Saverio Razionale. La quinta sezione penale della Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso di Alfredo Gasparro, terzo interessato e ricorrente, tra i soggetti titolari del cespite su cui insiste un compendio aziendale immobiliare sito a San Gregorio d’Ippona in cui ha sede anche un’associazione sportiva. Il tutto sottoposto a confisca unitamente ad altro immobile ubicato a San Gregorio d’Ippona. Confisca disposta con decreto del 24 novembre 2015 dal Tribunale di Vibo Valentia che aveva applicato anche la misura di prevenzione della sorveglianza speciale a carico di Saverio Razionale. In un primo momento il ricorrente Alfredo Gasparro aveva presentato istanza di revoca, che era stata rigettata dal Tribunale di Vibo Valentia in data 8 ottobre 2019, provvedimento poi confermato in appello. A seguito di ricorso, la Corte di Cassazione aveva ritenuto che l’istanza andasse qualificata quale revocazione ed aveva annullato il provvedimento per un vizio formale, in quanto il giudice competente andava individuato nella Corte d’Appello di Salerno, cui venivano rimessi gli atti.
La Corte d’Appello di Salerno aveva quindi correttamente inquadrato l’istanza nell’alveo dell’istituto della revocazione e, come tale, l’aveva dichiarata inammissibile. Avverso tale ordinanza, ha quindi proposto ricorso per Cassazione Alfredo Gasparro, ma la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di Salerno. La Cassazione ricorda infatti che l’istituto della revocazione della confisca di prevenzione prevede la scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione della decisione. Nel caso di specie, al fine di ottenere la revocatoria, il ricorrente Alfredo Gasparro aveva prodotto documentazione (estratti Inps, buoni postali, perizia di stima giurata, ricevute di vincita al totocalcio 2005-2007, intestazioni di utenze e dati di conto corrente) che “la Corte territoriale ha ritenuto non solo preesistente e perfettamente deducibile nel procedimento originario, ma anche non decisiva, tanto che nel merito la parte si era limitata a proporre una rilettura degli stessi elementi di fatto già valutati nelle fasi precedenti”.
La Cassazione ricorda poi che la revocazione ottenuta nel novembre 2021 da Saverio Razionale riguarda “altri beni confiscati ed era fondata su altri presupposti”. In particolare, il bene restituito era un immobile sito a San Gregorio d’Ippona, per il quale l’interessato Saverio Razionale aveva “dimostrato che era stato acquistato dal padre in tempi non sospetti e che risultava intestato ad un precedente titolare in ragione di difformità urbanistiche che avevano impedito di perfezionare l’atto notarile”.