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07/07/2026 ore 16.15
Cronaca

‘Ndrangheta, confiscati a Briatico i beni del defunto boss Pino Bonavita: la Cassazione conferma la misura

Rigettato il ricorso di Lucia Fasolis. Passano allo Stato alcune quote del capitale della San Giorgio snc, parte del compendio aziendale del villaggio Green Garden, appezzamenti di terreno e alcuni autobus

di Giuseppe Baglivo

Restano confiscate le quote, pari a un terzo del capitale sociale, della società San Giorgio snc di Fasolis Lucia Maria & C, intestate a Lucia Maria Fasolis, oltre al relativo compendio aziendale pari al 33,33% del quale fa parte il villaggio Green Garden di Briatico. Confisca anche per alcuni appezzamenti di terreno e autoveicoli. E’ quanto deciso dalla quinta sezione penale della Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso di Lucia Maria Fasolis, in qualità di erede (moglie) del boss di Briatico Pino Bonavita, ritenuto a capo dell’omonimo clan – federato a quello guidato dal boss Antonino Accorinti – e deceduto il 31 luglio 2022. Confermato così il decreto di confisca emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro il 19 novembre dello scorso anno. I giudici di merito hanno ritenuto sussistere la sproporzione tra le risorse economiche a disposizione del nucleo familiare di Pino Bonavita durante il periodo temporale di manifestazione della pericolosità dello stesso nell’arco temporale 1996- 2013, ritenuto partecipe di una consorteria mafiosa, facente capo alla famiglia Accorinti, con funzioni apicali di organizzatore e di co-reggente, operante anche sotto le direttive di Pantaleone Mancuso, alias “Scarpuni”, accertata nel processo denominato “Costa Pulita”. In tale operazione, Pino Bonavita è stato riconosciuto proprietario effettivo proprietario, unitamente ad Antonino Accorinti, della società formalmente intestata alla moglie Lucia Maria Fasolis ed è stata così disposta la confisca della società costituita nel 1996.
La Corte d’Appello di Catanzaro ha precisato che le sentenze, di merito e legittimità, emesse nell’ambito del processo “Costa Pulita”, hanno consentito di accertare in maniera definitiva l’esistenza dell’associazione mafiosa denominata Accorinti-Bonavita, operante sul territorio di Briatico, capeggiata da Antonino Accorinti e Pino Bonavita, nonché hanno tratteggiato la qualificata posizione verticistica del Bonavita sin dagli anni ‘90, ricostruendo in maniera dettagliata i rapporti finanziari ed economici che lo legavano al boss Antonino Accorinti.

Il materiale probatorio

In particolare, i giudici hanno valorizzato “l’imponente compendio probatorio utilizzato in Costa Pulita, costituito da univoci dati intercettivi e convergenti dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia, che hanno riferito che, sin dalla metà degli anni ’90, Pino Bonavita era diventato uomo di fiducia di Pantaleone Mancuso, detto Luni Scarpuni, ed aveva svolto un ruolo di primo piano all’interno del sodalizio mafioso Accorinti-Bonavita, operante sul territorio di Briatico, ponendo in essere una pluralità di delitti fine, in materia di sostanze stupefacenti nonché assumendo la gestione, attraverso dei prestanome, di numerose società, nelle quali venivano reimpiegati i proventi delle attività delittuose del gruppo e di cui, all’esito di quel processo, veniva disposta la confisca, per esserne stata accertata, al di là del dato della formale intestazione delle quote del capitale sociale a diversi congiunti, l’effettiva riconducibilità a Pino Bonavita e Antonino Accorinti”. Con riguardo alle società, la Cassazione fa riferimento “alla società Green Beach, formalmente intestata al figlio di Pino Bonavita, vale a dire Armando Bonavita”. Viene poi indicata la società “San Giorgio snc di Fasolis Lucia Maria & C, formalmente intestata alla ricorrente, moglie di Pino Bonavita, nonché l’accertamento, con statuizione definitiva, dell’effettiva riconducibilità di tale società a Bonavita e ad Antonino Accorinti e di cui è stata disposta la confisca dell’intero capitale sociale e del relativo compendio aziendale, tra cui il villaggio Green Garden di Briatico, diversi appezzamenti di terreno e degli autobus”. Ci si trova per la Cassazione dinanzi ad un’ipotesi di intestazione fittizia di beni di derivazione illecita e da qui l’inammissibilità del ricorso di Lucia Maria Fasolis la quale è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.