Il Tribunale di Vibo assolve un imputato di Tropea accusato di maltrattamenti in famiglia a danno delle sorelle
Passa la linea difensiva dell’avvocato Carmine Pandullo e cadono anche le accuse di violenza privata e lesioni aggravate
Il Tribunale di Vibo Valentia ha definito il procedimento a carico di G.M., di Tropea, con una decisione che ha accolto integralmente l’impostazione difensiva, rappresentata dall’avvocato Carmine Pandullo. In particolare, l’imputato è stato assolto con la formula più ampia “perché il fatto non sussiste” in relazione al capo 1 (contestazione per il reato di maltrattamenti in famiglia) e al capo 3 (violenza privata), mentre con riferimento al capo 2 (lesioni aggravate) è stata dichiarata l’estinzione del reato per remissione di querela. La pronuncia assume particolare rilievo soprattutto con riguardo al capo di imputazione di maltrattamenti in famiglia, originariamente fondato sull’assunto che l’imputato avesse posto in essere, nei confronti delle sorelle conviventi, una condotta abituale di vessazione, aggressione fisica e verbale, tale da rendere intollerabile la comunione familiare, con contestazione anche dell’aggravante relativa alla persona con disabilità. L’esito assolutorio certifica la caduta dell’ipotesi accusatoria sotto il profilo degli elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti. La linea difensiva aveva infatti evidenziato: la carenza di una convivenza stabile e continuativa; l’assenza di abitualità e di un vero e proprio regime di sopraffazione sistematica; la riconducibilità dei fatti, al più, a una conflittualità familiare episodica e reciproca; l’assenza di riscontri attendibili circa condotte vessatorie in danno della sorella disabile. Decisiva è risultata anche la tenuta della tesi difensiva sulla contestazione delle lesioni aggravate dal nesso teleologico rispetto al reato di maltrattamenti. Il capo 2 era stato infatti costruito sull’assunto che le lesioni personali fossero aggravate perché commesse “in occasione della commissione del delitto di cui all’articolo 572 c.p.”. Proprio su questo punto la difesa aveva sostenuto che, venendo meno il reato di maltrattamenti, risultava travolto anche il presupposto dell’aggravante del nesso teleologico, con conseguente ritorno del reato di lesioni nell’alveo della procedibilità a querela e successiva declaratoria di estinzione per remissione. La decisione finale conferma dunque la correttezza dell’impostazione difensiva: da un lato l’insussistenza del fatto in relazione alle imputazioni più gravi; dall’altro, per il residuo capo concernente le lesioni, la declaratoria di estinzione per remissione di querela. “L’esito processuale – ha affermato l’avvocato Pandullo – restituisce in termini netti il ridimensionamento dell’originario quadro accusatorio e sancisce il venir meno, tanto sul piano fattuale quanto su quello giuridico, della prospettazione costruita attorno al contestato reato di maltrattamenti e alla connessa aggravante teleologica”.