«Il fatto non sussiste», ecco perché la Corte d’Appello ha assolto Solano: «Nessun patto corruttivo né condizionamento della Provincia»
Le motivazioni della sentenza Dedalo-Petrolmafie escludono l’asservimento della funzione pubblica e le pressioni sugli elettori. Rigettato l’appello della Procura contro l’assoluzione di primo grado e cancellata anche l’unica condanna inflitta allora all’ex presidente Ente provinciale
«Il fatto non sussiste». Quattro parole che segnano un passaggio decisivo, sul piano penale, nella vicenda che ha coinvolto l’ex presidente della Provincia di Vibo Valentia Salvatore Solano nell’ambito dell’inchiesta Dedalo-Petrolmafie.
La Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato l’appello della Procura sui capi per i quali era già intervenuta l’assoluzione in primo grado nei confronti di Solano, difeso dall’avvocato Tiziana Barillaro. Nelle motivazioni, il Collegio ricostruisce le contestazioni ed esclude che sia stata raggiunta la prova di un patto corruttivo, che sia emerso un asservimento della funzione pubblica agli interessi del cugino o che vi sia stato un condizionamento illecito dell’attività amministrativa della Provincia.
Ma non è tutto. La Corte ha cancellato anche l’unica condanna inflitta a Solano in primo grado, quella a un anno di reclusione con pena sospesa relativa alla presunta partecipazione morale alle pressioni che Giuseppe D’Amico avrebbe esercitato su alcuni componenti dell’elettorato attivo in occasione dell’elezione del presidente della Provincia del 31 ottobre 2018.
Il bitume e l’accusa di corruzione
Una parte centrale del processo riguardava una fornitura di bitume che la Provincia avrebbe affidato direttamente a una società riconducibile a un cugino di primo grado di Solano.
L’accusa ipotizzava che dietro quell’operazione potesse celarsi un accordo corruttivo: da una parte l’asservimento della funzione pubblica da parte di Solano, dall’altra il procacciamento di voti in suo favore.
Le motivazioni della Corte d’Appello, in linea con quanto già stabilito dal giudice di primo grado, escludono tuttavia che questa ricostruzione abbia trovato riscontro nelle prove.
I giudici evidenziano infatti «l’assenza di prove in ordine allo stabile asservimento di Solano agli interessi del cugino».
E l’episodio individuato dall’accusa quale concreta manifestazione del presunto asservimento, vale a dire la fornitura di una quantità «irrisoria» di bitume riciclato, si sarebbe in realtà risolto in un nulla di fatto. Il dato documentale conferma che quella fornitura non si tradusse in un affidamento definitivo né determinò un vantaggio per la società riconducibile al cugino di Solano. Al contrario, la contestazione sulla qualità del materiale e il successivo svincolo delle somme impegnate documentano l’interruzione dell’iter amministrativo.
«Nessun condizionamento dell’ente pubblico»
È uno dei passaggi più significativi delle motivazioni. La Corte d’Appello, in linea con quanto già rilevato dal giudice di primo grado, esclude che vi sia stata «qualsiasi forma di condizionamento dell’ente pubblico nelle modalità di scelta del contraente».
L’amministrazione, scrivono i giudici, desistette dall’affidamento senza subire pressioni illecite per arrivare comunque alla conclusione del contratto.
Non solo. «L’azione della pubblica amministrazione è apparsa immune da condizionamenti esterni», si legge nella sentenza.
La Corte considera inoltre legittima la scelta dell’amministrazione di verificare preventivamente la qualità del bitume prima di perfezionare l’affidamento, definendola una «prassi virtuosa», perché avrebbe impedito l’acquisto di un prodotto inidoneo al rappezzamento delle strade.
Per i giudici il rapporto familiare e privilegiato tra D’Amico e Solano non determinò alcuno sviamento del procedimento amministrativo né un condizionamento illecito a favore della società.
L’articolo 353-bis: «Il reato non è configurabile»
La Corte affronta poi il tema della turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.
E qui il ragionamento è prevalentemente giuridico. Per i giudici, trattandosi di un affidamento diretto non preceduto da un segmento procedimentale caratterizzato da una valutazione concorsuale, non è configurabile il delitto previsto dall’articolo 353-bis del codice penale.
Per questo motivo, afferma il Collegio, l’appello del pubblico ministero deve essere rigettato «prescindendo da qualsiasi valutazione in ordine ai fatti».
Una conclusione che ha interessato anche i dipendenti della Provincia coinvolti nel medesimo procedimento, anch’essi assolti.
Salta anche l’unica condanna di primo grado
La parte forse più rilevante delle motivazioni riguarda però il capo d’imputazione per il quale Solano era stato condannato in primo grado. L’accusa sosteneva che D’Amico avesse esercitato pressioni, anche attraverso minacce più o meno esplicite, nei confronti di due consiglieri comunali chiamati a esprimere il proprio voto nell’elezione del presidente della Provincia. A Solano veniva contestato il concorso morale nelle presunte pressioni. La Corte d’Appello ribalta la valutazione compiuta in primo grado.
«Nessun segno di intimidazione»
Nelle conversazioni esaminate, scrivono i giudici, non si coglie alcun segno di intimidazione o imposizione. Il clima delle interlocuzioni viene descritto piuttosto come «cordiale e soprattutto confidenziale». Ed è proprio su questo punto che la Corte muove una critica precisa alla sentenza di primo grado.
Il Tribunale, secondo il Collegio d’Appello, non avrebbe spiegato adeguatamente per quale ragione avesse ritenuto il tono utilizzato da D’Amico «perentorio e impositivo».
Da qui uno dei passaggi centrali della sentenza: «Deve convenirsi con i difensori che la valutazione operata è del tutto apodittica e svincolata dal chiaro tenore delle conversazioni».
Nessun riferimento alla criminalità organizzata
La Corte prende in esame anche il contesto criminale ipotizzato dall’accusa. Ma rileva che D’Amico, nelle interlocuzioni con gli elettori, non si era presentato quale esponente di consorterie criminali.
Lo stesso Tribunale di primo grado, ricorda la Corte, aveva escluso l’aggravante relativa all’utilizzo della forza intimidatrice tipica delle associazioni mafiose.
Nelle espressioni rivolte ai componenti dell’elettorato attivo, aggiungono i giudici, non vi erano riferimenti «espliciti o larvati» all’appartenenza dell’imputato ad ambienti della criminalità organizzata. Anche per questo capo arriva dunque l’assoluzione.
Solano e D’Amico sono stati assolti dal reato contestato al capo A12 «perché il fatto non sussiste».
Il processo penale e la vicenda di Stefanaconi
La vicenda giudiziaria, pur riferita a condotte contestate a Solano nella sua qualità di presidente della Provincia, si è intrecciata in maniera significativa con il successivo scioglimento del Comune di Stefanaconi, del quale Solano era sindaco, divenendo uno degli elementi posti al centro della complessa vicenda istituzionale che ha interessato l’ente.
L’assoluzione pronunciata dalla Corte d’Appello riporta quindi al centro del dibattito politico e istituzionale anche le conseguenze che quelle contestazioni hanno prodotto sul Comune di Stefanaconi. Un tema che resta aperto anche alla luce delle valutazioni espresse dall’organo ispettivo che, secondo quanto riportato negli atti della vicenda, non aveva ritenuto sussistenti elementi sufficienti a sostenere l’adozione del provvedimento dissolutorio.