Il Consiglio di Stato respinge il ricorso degli ex amministratori: il Comune di Stefanaconi resta commissariato
Sentenza in tempi record dei giudici amministrativi che respingono in toto le argomentazioni difensive: «Lo scioglimento era legittimo». L’amarezza dei ricorrenti: «Verdetto già scritto»
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell’ex sindaco e degli ex consiglieri comunali di Stefanaconi, confermando definitivamente lo scioglimento del Consiglio comunale disposto nel luglio 2024 per infiltrazioni mafiose. La sentenza, depositata oggi, a pochi giorni dalla camera di consiglio, tenutasi a Palazzo Spada a Roma il 31 marzo scorso, conferma quanto già stabilito dal Tar contro la cui sentenza gli ex amministratori avevano proposto il nuovo ricorso.
Lo scioglimento del Comune di Stefanaconi all’esame del Consiglio di Stato: la decisione attesa nei prossimi giorniA nulla sono valse dunque le argomentazioni esposte nell’appello proposto dall’avvocato Oreste Morcavallo, basate su vizi procedurali e fatti sostanziali e, in particolare, il fatto che la relazione prefettizia fosse stata pubblicata in forma omissata, rendendo nullo il procedimento; che le divergenze interne alla Commissione di accesso agli atti avrebbero inficiato l’univocità del quadro istruttorio; che gli episodi contestati fossero non riferibili alla gestione del Comune di Stefanaconi bensì alla Provincia di Vibo Valentia, stante il doppio incarico del sindaco Salvatore Solano; che gli affidamenti diretti fossero pienamente legittimi e conformi alla normativa. Ma, in particolare, a non essere stata considerata quale condizione rilevante ai fini della legittimità del ricorso, è stata l’intervenuta assoluzione, con formula piena, dello stesso sindaco Solano nel processo Petrolmafie. Secondo il Consiglio di Stato, sulla «sopravvenuta assoluzione […] è sufficiente evidenziare che la stessa è successiva al provvedimento impugnato e non può quindi concorrere alla valutazione della sua legittimità».
In conclusione, scrive la Terza sezione presieduta da Nicola D’Angelo, «le censure formulate con l’atto di appello si propongono di pervenire alla dimostrazione della illegittimità del provvedimento dissolutorio contestando la significatività indiziaria dei singoli tasselli del complessivo quadro inferenziale sul quale esso si fonda. Il mancato raggiungimento del suddetto obiettivo non può che condurre al rigetto dell’appello e quindi alla conferma della logicità e coerenza della cornice indiziaria complessiva, nella sua finalità di comprovare, secondo un percorso deduttivo adeguatamente argomentato, la sussistenza della esposizione del Comune di Stefanaconi all’influenza mafiosa, con le conseguenti minacce per una gestione amministrativa improntata ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento». Si dispone inoltre, a carico dei ricorrenti, la «refusione delle spese di giudizio a favore delle resistenti, nella complessiva misura di 2.000 euro, oltre oneri di legge, per ciascuna».
Il Comune resta dunque commissariato fino alla scadenza naturale del mandato della terna prefettizia, mentre tra gli ex amministratori ricorrenti e molti cittadini prevalgono sentimenti di sconforto e c’è chi parla di una «sentenza già scritta».
Assolto “perché il fatto non sussiste”, l’ex presidente della Provincia Solano: «Contro di me falsità e pregiudizi. La sentenza certifica l’ingiustizia subita»«Una pronuncia definita in soli cinque giorni lavorativi, peraltro nel mezzo del periodo pasquale – recita un post pubblicato su Facebook – è un tempo straordinariamente breve per una vicenda tanto complessa, delicata e carica di implicazioni istituzionali. Un record che, inevitabilmente, impone una seria riflessione. Questa sentenza sembra sancire, al di là di ogni tecnicismo giuridico, un principio inquietante: l’inutilità sostanziale dei ricorsi avverso i provvedimenti di scioglimento adottati ai sensi dell’art. 143 del TUEL».
Secondo gli ex amministratori «Il Consiglio di Stato, non si confronta realmente con le puntuali doglianze difensive e finisce, di fatto, per aderire in modo acritico all’impostazione del Tar, nonostante le evidenti incongruenze logiche e giuridiche che quella decisione presentava. Ancora più sorprendente è quanto si legge al punto 40.2 della sentenza: l’assoluzione dell’ex sindaco Solano, pronunciata con la formula più ampia, perché il fatto non sussiste, non viene considerata solo perché successiva al provvedimento impugnato e, secondo il Collegio, non rilevante ai fini della valutazione della sua legittimità. Eppure, nella stessa decisione vengono valorizzati, come astratti indici di pericolo di infiltrazione mafiosa, fatti antecedenti ai rilievi ispettivi, alcuni risalenti allo scioglimento del 1992, che per la medesima logica avrebbero dovuto restare estranei al giudizio. Una contraddizione evidente».
E ancora: «Oggi resta l’amarezza di una decisione che appare, più che il risultato di un reale confronto processuale, la conferma di un esito già scritto. Una ferita profonda per chi ha creduto nella forza del diritto, della verità documentale e del giusto processo. La battaglia per la verità, tuttavia, non si ferma qui» è l’impegno finale.