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31/05/2026 ore 20.30
Cronaca

Gip archivia senza fissare l’udienza camerale, il Tribunale di Vibo annulla la decisione

Accolto integralmente il reclamo del difensore al fine di consentire il pieno contraddittorio. Atti restituiti al gip per la corretta prosecuzione del giudizio. Si tratta di uno dei primi accoglimenti del genere da parte del Tribunale

di G. B.

Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica (giudice dott.ssa Claudia De Santi), ha accolto integralmente il reclamo proposto dall’avvocato Carmine Pandullo in favore del proprio assistito, A.N., persona offesa in un procedimento penale per i reati di minaccia e danneggiamento. Il Tribunale con apposita ordinanza ha infatti annullato il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari (gip) aveva archiviato de plano il procedimento relativo all’opposizione alla richiesta di archiviazione, senza fissare l’udienza camerale consentendo il pieno contraddittorio. Il provvedimento del Tribunale ha disposto la restituzione degli atti al gip per la corretta prosecuzione del giudizio, ripristinando il diritto della persona offesa a un pieno contraddittorio.

Il caso processuale

La vicenda trae origine da una denuncia-querela sporta per una serie di condotte penalmente rilevanti, tra cui minacce e danneggiamento di un’autovettura. A seguito della richiesta di archiviazione formulata dalla Procura di Vibo per infondatezza della notizia di reato, l'avvocato Carmine Pandullo aveva presentato un formale atto di opposizione ai sensi dell'art. 410 c.p.p., chiedendo lo svolgimento di indagini suppletive ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti, quali l’escussione della persona offesa e di una testimone. Contrariamente alle aspettative, il gip, senza fissare la prevista udienza in camera di consiglio, aveva emesso de plano un decreto di archiviazione, bollando l'opposizione come inammissibile e le indagini richieste come "superflue o comunque inidonee con immediata evidenza a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio".

Le motivazioni del reclamo e la decisione del Tribunale

Nel reclamo presentato al Tribunale, l’avvocato Pandullo ha sostenuto la nullità del decreto di archiviazione per violazione del diritto al contraddittorio, sancito dagli artt. 409 e 410 e 127 c.p.p. E’ stato evidenziato come il gip avesse compiuto un inammissibile giudizio prognostico sull'esito delle prove, anticipando una valutazione di merito che la legge riserva a una fase successiva e partecipata, invadendo così la sfera di competenza del pubblico ministero e svuotando di significato il diritto di opposizione della persona offesa. Il Tribunale ha pienamente condiviso tali argomentazioni. Nell'ordinanza di accoglimento si legge: “Nel caso in esame, il giudice per le indagini preliminari non ha indicato le ragioni per le quali i singoli accertamenti investigativi indicati nell'opposizione siano inidonei a determinare modificazioni del quadro indiziario. In definitiva, nel caso di specie, il giudice per le indagini preliminari non ha dettagliato, in concreto, le motivazioni per le quali ha ritenuto superflue le singole indagini suppletive”.
L'avvocato Carmine Pandullo, a risultato ottenuto, ha così commentato: "Siamo molto soddisfatti per la decisione del Tribunale, che riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il diritto della persona offesa a essere sentita e a partecipare attivamente al procedimento. Il Giudice del reclamo ha correttamente censurato la prassi di respingere un'opposizione ammissibile attraverso una valutazione anticipata e non consentita sul merito delle prove richieste. Questa ordinanza non solo tutela il nostro assistito, ma rafforza la garanzia fondamentale del contraddittorio, assicurando che nessuna archiviazione possa avvenire senza un'adeguata e completa valutazione delle istanze difensive".