Fondi per l’alluvione del 2006, la Provincia di Vibo dovrà restituire alla Regione 1,6 milioni di euro
Non rispettate le convenzioni e rilevate incongruenze nella destinazione dei soldi utilizzati anche per spese estranee come la frana di Maierato. Ecco la sentenza del Tar
Respinto dalla prima sezione del Tar di Catanzaro il ricorso della Provincia di Vibo Valentia contro la Regione Calabria per l’annullamento di una nota del 21 giugno 2024 con la quale è stata chiesta all’ente provinciale la restituzione della somma di euro 1.599.239,02 a causa dell’inesatta esecuzione delle convenzioni aventi ad oggetto “interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno interessato il territorio della Provincia di Vibo Valentia in data 3 luglio 2006”. A sostegno del ricorso, la Provincia di Vibo ha eccepito, in via preliminare, l’intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme richieste, mentre nel merito ha dedotto la violazione e falsa applicazione di legge, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e contraddittorietà rispetto a precedenti determinazioni della Regione. Il Tar nel respingere il ricorso sottolinea in sentenza che a seguito dell’alluvione che il 3 luglio 2006 si è abbattuta sulle Marinate di Vibo (tre morti e danni per milioni di euro), con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri è stato dichiarato lo stato di emergenza ed è stato nominato il presidente della giunta regionale pro tempore quale commissario delegato per il superamento dell’emergenza, mentre con successivo provvedimento del 14 luglio 2006 il presidente della Provincia di Vibo Valentia è stato individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di competenza provinciale. A seguito di ciò, la Provincia di Vibo Valentia è stata individuata quale soggetto attuatore di dieci interventi afferenti per un importo complessivo finanziato pari a euro 9.819.000,00. Senonché alcuni interventi sono stati completati oltre i termini stabiliti, mentre altri sono stati interrotti a metà o mai iniziati. Nel corso delle attività di monitoraggio, previste dall’Accordo di Programma Quadro, già nel 2012 la Regione ha quindi rilevato “il mancato rispetto del limite massimo del 15% per le spese tecniche previsto dalle convenzioni”. A fronte della richiesta di deroga avanzata dalla Provincia di Vibo, la Regione Calabria ha quindi ribadito l’impossibilità di superare tale limite e la necessità che ciascun intervento costituisse un autonomo stralcio funzionale. All’esito della disamina della rendicontazione, la Regione Calabria ha rilevato ulteriori incongruenze da parte della Provincia di Vibo, consistenti in: spese tecniche eccedenti il limite convenzionale, per euro 517.711,52; spese non riconoscibili per l’intervento A3.4, pari a euro 39.685,29; spese estranee all’oggetto del finanziamento per l’intervento A6.1, pari a euro 72.084,00 (somma impiegata per causali estranee come la frana di Maierato). Conseguentemente, con nota del 21 giugno 2024, la Regione ha richiesto alla Provincia di Vibo la restituzione della somma complessiva di euro 1.599.239,02, comprensiva sia delle economie non utilizzate sia delle spese ritenute non ammissibili.
La decisione del Tar
Per i giudici amministrativi, l’erogazione delle somme da parte della Regione Calabria, quale soggetto delegato, in favore del soggetto attuatore (nel caso di specie la Provincia di Vibo Valentia) rinviene il suo fondamento in diverse linee di intervento “legate ad una specifica programmazione finanziaria, rispetto alla quale la scadenza della convenzione e il mancato utilizzo di risorse determina l’inutilizzabilità delle stesse con conseguente obbligo restitutorio, senza poter invocare, a titolo di compensazione, esiti di linee di intervento e finanziamento diverse. In questa logica, quindi, l’operato dell’amministrazione regionale non è censurabile sotto il profilo dell’illogicità e della contraddittorietà”. La Provincia di Vibo, dal canto suo, secondo il Tar si è “limitata a deduzioni meramente assertive in ordine alla pretesa carenza di adeguato supporto alle operazioni contabili, senza indicare specifici elementi di fatto o di diritto idonei a evidenziare, l’effettiva sussistenza di un concreto vizio logico, motivazionale o istruttorio, del provvedimento impugnato”. Per tali motivi il ricorso della Provincia è stato respinto.