Bancarotta fraudolenta, condanna in Cassazione per una imprenditrice del Vibonese
La sentenza fa riferimento alle vicende societarie e al fallimento delle società “Tropea Vacanze” e “Hipponion Viaggi”
Tre anni e tre mesi. Questa la condanna confermata dalla quinta sezione penale della Cassazione nei confronti di Fortunata Riso, 63 anni, di Mileto, ritenuta responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La Suprema Corte ha così confermato il verdetto della Corte d’Appello di Catanzaro del 9 ottobre 2025, a sua volta sostanzialmente confermativa della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia datata 5 aprile 2024, ma con la dichiarazione di prescrizione per un capo d’imputazione e l’esclusione di due condotte distrattive. Previa applicazione delle attenuanti generiche, la pena è stata quindi ridotta a 3 anni e 3 mesi. In fatto è stata accertata l’esistenza di un gruppo societario facente capo a tre soci ovvero la ricorrente, il coimputato Giuseppe Tassi ed il marito della Riso, quest’ultimo rimasto estraneo al processo.
Secondo l’accusa, gli imputati avrebbero agito sullo stesso piano, riunendosi e decidendo le strategie del gruppo che si componeva di tre soggetti giuridici: la Atlantide, la “Tropea Vacanze” e la “Hipponion Viaggi”. Fortunata Riso era socia e amministratrice formale della “Tropea Vacanze srl”, dichiarata fallita in data 22 settembre 2011. In relazione a tale fallimento è stata quindi condannata per bancarotta patrimoniale distrattiva. La stessa era anche socia accomandataria della Hipponion Viaggi e Turismo di Riso Fortuna & C. snc, dichiarata fallita in data il 23 novembre 2012. Anche in relazione a tale fallimento è stata condannata per bancarotta patrimoniale distrattiva. Riconosciuta, infine, la circostanza aggravante del danno di rilevante gravità. Per la Cassazione, la lettura dei capi d’imputazione consente di rilevare che “il fatto era stato descritto compiutamente e in modo tale da consentire un pieno esercizio del diritto di difesa”. La stessa Suprema Corte ricorda poi nelle motivazioni della sentenza che “ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, non è necessario, come sostiene il ricorrente, il dolo specifico”. In ogni caso, per la Cassazione ci si trova dinanzi a due sentenze di merito (primo e secondo grado di giudizio) da considerarsi «doppia conforme», in quanto percorrono “analogo schema argomentativo per pervenire ad analoghe conclusioni, motivando adeguatamente sulla sussistenza del dolo nella bancarotta per distrazione ed evidenziando la sussistenza di indici di fraudolenza quali la presenza di uno stato d’insolvenza noto a tutti i correi, la sussistenza di un gruppo societario all’interno del quale beni e capitali venivano spostati senza giustificazione sostanziale (in particolare il carattere ingiustificato degli spostamenti di danaro dalle casse delle fallende Tropea Vacanze e Hipponion Viaggi in favore di altra società del gruppo in bonis) e la creazione di poste fittizie di bilancio, finalizzate a dare veste formale ai trasferimenti di danaro ingiustificati”.
Quanto al fatto che la ricorrente Fortunata Riso “nel 2010 avesse denunciato l’ex socio Tassi, lo stesso si è ritenuto puramente strumentale, atteso che la Riso aveva presentato la denuncia ben quattro anni dopo rispetto alla fuoriuscita del socio, quando – sostiene la Cassazione – era già pendente l’istanza di fallimento e dopo aver appreso di essere indagata perché già denunciata dal Tassi medesimo. Quanto alla circostanza che avesse collaborato con la curatrice consegnando la parte di contabilità in suo possesso, è stata ritenuta non sufficiente ad escludere la responsabilità per le condotte pregresse”. La Suprema Corte sottolinea infine che la ricorrente “dopo la fuoriuscita del socio Tassi nel febbraio 2006, è rimasta fino ai fallimenti del 2011 e 2012 protagonista assoluta della gestione, oltre che tenutaria delle scritture. La stessa aveva infatti interessi patrimoniali diretti, risultando anche socia e garante per le società interessate”.