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17/09/2026 ore 21.14
Ambiente

Fotovoltaico, ecco perché la Regione Calabria ha archiviato il mega-impianto da 45 MW tra Pizzo e Maierato

VIDEO – Evidenziata la persistente incompletezza della documentazione integrativa presentata dalla società Friel-Spa. Ben 11 i punti critici rilevati dal Dipartimento Sostenibilità ambientale. Dalla mancanza di una firma alla questione espropri: tutti i rilievi

di Stefano Mandarano

Sono ben 11 i “punti critici irrisolti” che non hanno consentito il prosieguo della procedura per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) da parte del Dipartimento Sostenibilità ambientale della Regione Calabria (Settore energia e valutazioni ambientali) al progetto Pizzo-Vinci, riguardante, com’è ampiamente noto ai nostri lettori, una mega struttura fotovoltaica della potenza nominale di 45 MW estesa su 73 ettari di terreno nella Piana degli Scrisi, sul confine tra i territori di Pizzo e Maierato.

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Il provvedimento di archiviazione, datato 14 settembre e di cui siamo in grado di svelare il contenuto, mette la parola fine sulla pratica 198 (VV) riscontrando mancato adempimento e persistente incompletezza della documentazione integrativa presentata dalla società proponente (la Fri-El Spa con sede legale a Roma) il 28 agosto scorso, a seguito delle precedenti richieste degli uffici regionali formulate nel mese di luglio.

Le 11 criticità del progetto Pizzo-Vinci

Undici, come detto, i punti critici. Si parte da omissioni riguardanti la Stazione elettrica Terna e i raccordi alla Rete trasmittente nazionale (Rtn): l'istanza presentata escludeva la richiesta formale di autorizzazione per la nuova Stazione elettrica di Terna e i collegamenti alla rete nazionale, mentre, secondo la normativa (art. 9 D.Lgs 190/2024), tutte le opere necessarie alla connessione devono obbligatoriamente confluire nell'unico procedimento autorizzativo.

Assenza della dichiarazione congiunta obbligatoria: la Regione rileva che non è stata prodotta la dichiarazione attestante la corrispondenza a verità e l'uguaglianza degli elaborati inviati a tutte le amministrazioni coinvolte, firmata dal proponente e dal progettista.

Lacune nella Relazione generale: Il documento risulta privo dei dati dimensionali e delle caratteristiche dei collegamenti tra la Stazione elettrica Terna e alla Rtn.

Mancanza di firma sull'accordo agricolo: l'accordo di cooperazione per l'uso del terreno (destinato alla coesistenza tra produzione agricola ed energia solare) è risultato privo della firma del legale rappresentante della società agricola.

Carenza del materiale fotografico: non è stata allegata al progetto la documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

Cartografia e piani particellari incompleti: l'inquadramento territoriale, la planimetria catastale, i piani particellari grafici e descrittivi e l'elenco delle particelle sono risultati carenti. Sono state inoltrate anche indicazioni difformi sui titoli di esproprio e servitù per le stazioni utente condivise.

Mancata asseverazione dell'area idonea: l'attestazione resa dal tecnico abilitato si è basata su linee guida del 2022 e sulla previgente normativa, non risultando conforme alle disposizioni vigenti di cui all'art. 11-bis del D.Lgs. 190/2024. Ciò non ha permesso agli uffici regionali di verificare la qualificazione del sito come area idonea.

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Pratica archiviata “definitivamente” 

Di fronte al permanere di queste profonde lacune amministrative, procedurali e tecniche, gli uffici regionali hanno dunque decretato l'impossibilità di formare il quadro istruttorio necessario, disponendo la definitiva chiusura della pratica ancor prima di esaminare nel merito le osservazioni giunte da associazioni, enti e portatori d’interessi del territorio, fase successiva a quella dell’esame documentale.

Non è da escludere che la società decida di aprire una nuova pratica, con un progetto identico o rimodulato, superando le lacune documentali evidenziate dall’attuale provvedimento. In quel caso, le osservazioni già acquisite agli atti resterebbero comunque valide, ferma restando la possibilità dei proponenti di integrarle o presentarne di nuove.  

La questione espropri 

Nel provvedimento di archiviazione, sono le lacune e le incongruenze relative al piano particellare d'esproprio e ai titoli di disponibilità delle aree, a costituire uno dei motivi principali del blocco del procedimento. I piani particellari grafici e descrittivi, così come l'elenco generale delle particelle, sono risultati incompleti poiché non includevano i mappali catastali interessati dalla nuova Stazione elettrica di Terna e dai raccordi con la Rtn. La società proponente sosteneva che tali aree non dovessero essere oggetto di esproprio nell'istanza in quanto in capo al gestore di rete, ma la Regione ha precisato che tutte le opere di connessione devono obbligatoriamente confluire nell'unico procedimento autorizzativo.

È stata inoltre riscontrata una diretta contraddizione tra elaborati grafici e descrittivi: per le aree della stazione utente condivisa, il piano particellare grafico indicava un'occupazione temporanea e una servitù di elettrodotto, mentre il piano descrittivo prevedeva l'esproprio. Per le aree della nuova Stazione elettrica di Terna, ancora, veniva indicata la richiesta di servitù anziché l'esproprio.

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Le tutele paesaggistiche e culturali 

Nel provvedimento di improcedibilità, la Regione Calabria ha dedicato inoltre una sezione alla verifica delle tutele paesaggistiche e del patrimonio culturale, riscontrando ulteriori criticità. Tra queste la carenza degli estremi dei provvedimenti di tutela: per i beni censiti come "di interesse culturale dichiarato", mancava l'indicazione sistematica e verificabile del relativo provvedimento di vincolo o del presupposto normativo. In diversi casi venivano riportate solo date o riferimenti generici, mentre il proponente dichiarava di aver recuperato gli estremi "laddove disponibili".

Il censimento includeva anche elementi definiti "di interesse culturale non verificato" o "di non interesse culturale", senza tuttavia esplicitare i criteri scientifici e le fonti specifiche poste alla base di tali classificazioni. Infine non è stata resa pienamente verificabile la corrispondenza tra la classificazione dei beni in tabella, il loro regime di tutela e le fonti cartografiche/informatiche utilizzate (come il portale Vincoli in Rete o il Geoportale Regionale). Per quanto riguarda l'elaborato dedicato ai beni paesaggistici viene segnalata l’assenza di coordinate georeferenziate dei singoli beni. Pur essendo presente una simbologia grafica per le varie categorie, mancavano le coordinate georeferenziate riferite a ciascun elemento censito, impedendone l'univoca localizzazione e la verifica spaziale.

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